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Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.

2. Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.

Art. 2

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della Guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO