Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per la statizzazione delle scuole elementari per ciechi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e' cosi' sostituita:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".
Art. 2
1. L'art. 13 della legge richiamata al precedente art. 1 e' cosi' sostituito:
"Al personale che otterra' l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sara' riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianita' corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purche' la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sara' valutato, secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Art. 3
1. La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui e' integrativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO