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Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, e' stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie.

Art. 2

1. La somma suindicata sara' distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti.

Art. 3

1. Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnera', entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

Art. 4

1. Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5

1. Alla copertura della spesa di cui all'art. 3 sara' provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, approvato con legge 31 ottobre 1953, n. 802.

Art. 6

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO