Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovraprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore della Associazione italiana della Croce Rossa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
ANDREOTTI - MEDICI -
ZOLI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO