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Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
=====================================================================
| | Quantita |
| | minima |Termine
| Scopo per il quale | ammessa |massimo
Qualita delle merci |e concessa l'importazione | alla |per la
| temporanea | import. |riespor-
| | temp. |tazione
----------------------|--------------------------|----------|--------
Acciaio comune o| Per la fabbricazione di | kg. 500 | 1 anno
inossidabile, in bar-| coltelleria da cucina | |
re tonde, piatte o| e da tavola, e di po- | |
coniche, in lamiere e| saterie | |
in nastri | | |
Borato di sodio natu-| Per la produzione di | kg. 500 | 6 mesi
rale (borace greggio)| perborato sodico | |
Cadmio (metallo)......| Per la produzione di | kg. 500 | 6 mesi
| sali di cadmio | |
Cellulosa nobile e| Per la produzione di | kg. 100 | 6 mesi
linters di cotone,| acetato di cellulosa e | |
greggi e candeggiati | di polveri da stampag- | |
| gio all'acetato di | |
| cellulosa | |
Getti di acciaio e sue| Per la fabbricazione di | kg. 100 | 1 anno
leghe, comunque doga-| utensili e strumenti | |
ganalmente classifi-| per la lavorazione del | |
cabili | legno e dei metalli | |
Linters di cotone,| Per la fabbricazione di | kg. 100 | 6 mesi
greggi e candeggiati | nitrocellulosa da im- | |
| piegare nella lavora- | |
| zione di polvere da | |
| sparo | |
Motori, parti staccate| Per la costruzione, | - | 6 mesi
ed accessori di auto-| unitamente a materiali | |
veicoli | nazionali, di autovei- | |
| coli a "cassa portan- | |
| te" o "monoscocca" | |
Olio amilico..........| Per la produzione di | kg. 100 | 6 mesi
| amilxantogenato di po- | |
| tassio | |
Perle di vetro pressa-| Per la fabbricazione di | kg. 100 | 6 mesi
te | corone da rosario | |
Rame e zinco, in pani| Da impiegare, in lega | kg. 100 | 1 anno
e in rottami | fra loro, e quindi |di ciascun|
| sotto forma di ottone, | metallo |
| per la placcatura di | |
| semilavorati ed ogget- | |
| ti finiti di ogni spe- | |
| cie di metallo comune | |
Tessuti di cotone, ti-| Per essere sottoposti | kg 50 | 1 anno
po popeline, ed altri| alla mercerizzazione, | |
tessuti di cotone| al procedimento chi- | |
leggeri per camicerie| mico di irrestringibi- | |
ed abbigliamento | lita denominato | |
| permashrunk, e o al | |
| finissaggio | |

Art. 2

1. La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444, concernente il coke di petrolio calcinato, e' modificata come segue:
"Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi, di carbone per forni elettrici".
Quantita' minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Art. 3

1. La concessione d'importazione temporanea concernente l'acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe gregge, destinato alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, istituita col regio decreto 10 settembre 1923, n. 1963, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quella concernente i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti, istituita col regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito in legge con la legge 25 maggio 1936, n. 1057, sono sostituite dalla seguente piu' lata concessione:
"Materiali metallici, per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rotolamento, e loro parti.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno".

Art. 4

1. Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

2. La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.

Art. 5

1. Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre e impiegare nei termini e per le lavorazioni controindicate:

2. =====================================================================

3. | | Termine

4. | Scopo per il quale | massimo

5. Qualita delle merci | e concessa la importazione | per la
| temporanea | riespor-

6. | | tazione
---------------------------|-----------------------------|-----------
Tessuti di cotone incerati| Per il completamento, la | I anno
o pegamoidati; finte pelli| guarnizione e la rifini- |
a base di resine sinteti-| tura di vetture automobi- |
che con o senza supporto| li e di autocarri (con- |
di tessuti; contachilome-| cessione valevole fino al |
tri e orologi; nastri per| 31 dicembre 1956) |
per ceppi freno; dischi| |
per frizione e segmenti| |
per frizione | |

7. | |

Art. 6

1. E' consentita la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9 1/2, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto, per lo sviluppo e la stampa.

2. La reimportazione delle pellicole di cui al precedente comma dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea.

Art. 7

1. E' consentita la esportazione temporanea di materiale cinematografico da presa (macchine da presa, apparecchiature elettriche, riflettori, ecc.), materiale da scena (vestiario, scene, attrezzi, ecc.), pellicole cinematografiche non impressionate, anche a colori, e nastro magnetico, per la ripresa di films, documentari e cortometraggi, effettuata da operatori italiani per conto di produttori italiani o in coproduzione.

2. La reimportazione dei materiali suddetti nonche' delle pellicole e del nastro magnetico dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea. I quantitativi di pellicole e di nastro magnetico residuati dall'avvenuta ripresa cinematografica potranno essere reimportati rispettivamente non impressionati e non registrati.

Art. 8

1. Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione.

2. La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovra' avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - MARTINELLI - VILLABRUNA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO