Concorso dello Stato nella spesa di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-55
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-1955 ed a fissarne le relative modalita'.
Art. 2
1. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2800 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 360.000 quintali.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 617.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO