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Modificazione all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. All'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO