Modifica dell'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al Fondo nazionale di soccorso invernale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e' sostituito dal seguente:
"A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale e istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del due per Cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - VANONI - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO