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Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana di cui all'art. 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa, italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al 30 giugno 1955.

2. Il personale che, alla data del 1 gennaio 1955, risulti impiegato in effettivo servizio presso il suddetto Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, continuera' in tale servizio, fino a quando ne permarra' l'esigenza.

3. Nei confronti del personale che si rendera' man mano disponibile e che non fosse gia' formalmente trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, continueranno ad applicarsi le norme di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, salvo diverse particolari disposizioni di legge.

4. Per il perdurare della permanenza in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, tutte le competenze spettanti al personale di cui al precedente secondo comma faranno carico agli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario 1954-55, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO