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Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e' sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il trattamento sia piu' favorevole, alla riliquidazione delle indennita' di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attivita' e di quello di quiescenza, uve concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.

Art. 2

1. Il Governo ha facolta' di emanare le norme di cui all'art. 1, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui all'art. 20 della citata legge e' fissato al 31 agosto 1954.

3. Le norme delegate di cui all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge stessa potranno essere emanate con piu' separati provvedimenti.

Art. 3

1. L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuera' nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954.

2. Il Governo e' delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.

Art. 4

1. A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformita' della legge 16 settembre 1940, numero 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unita' di personale che, al 1 luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego.

2. L'ultimo comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non e', in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'art. 12 della predetta legge.

Art. 5

1. Il personale dei ruoli del soppresso Ministero del l'Africa italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo di ufficio per ragioni di servizio, ai sensi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 925, o al termine del periodo del collocamento a disposizione in applicazione dell'art. 14 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, deve considerarsi collocato a riposo alla data del compimento delle condizioni di eta' o di servizio previste dall'art. 1, lettera a), del testo unico sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ed ha diritto, per il periodo intercorrente fino a tale data, al trattamento economico di attivita' a titolo di stipendio e assegni accessori relativo al grado rivestito all'atto della disposta cessazione dal servizio, e salvo conguaglio con quanto percepito a titolo di pensione.

2. A tal fine il personale di cui trattasi viene riammesso in ruolo e collocato in soprannumero per il periodo decorrente dalla data del primo collocamento a riposo alla data del ricollocamento a riposo.

3. Il trattamento di pensione dallo stesso goduto e' riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma, prima parte.

4. Il personale suddetto che, alla data dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, non avesse raggiunto le condizioni di eta' o di servizio richiamate nel primo comma, s'intende collocato a riposo d'autorita' a decorrere dalla predetta data con diritto ai benefici di cui all'art. 8 della citata legge.

Art. 6

1. L'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale gia' dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.
"Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'art. 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sara' disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 7.
"Ugualmente sara' provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera a).
"Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato e' concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.
"Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attivita' vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7".

Art. 7

1. Il primo ed il secondo somma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, puo' optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.

2. "L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sara' stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di eta' e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato".

Art. 8

1. I primi quattro commi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti, con effetto dal 1 luglio 1953, dai seguenti:
"Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato 1 al contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

2. "Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianita' necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nonche' dell'anzianita' di cui all'art. 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.

3. "Nei confronti del personale medesimo non si fara' luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, ne' si fara' luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.

4. "Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, e sempreche' in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori ed organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1 maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816: essi hanno titolo a tale collocamento ancorche' alle date previsto dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, non si trovassero in effettivo servizio perche' non ancora riutilizzati.

5. "Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art 9, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

6. "Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati gia' inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.

7. "In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella, tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816. Ad essi e' conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianita' di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento" .

Art. 10

1. Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' sostituito dal seguente:
"Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5°".
Allo stesso art. 17 e' aggiunto il seguente comma:
"Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti".

Art. 11

1. Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sara' effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e dell'attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato sara' tenuto particolare conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari e impiegati tra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonche' dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.