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Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di lire.

Art. 2

1. Alla copertura della maggiore spesa di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazione alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO