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Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:

  1. a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

  2. b) alla concessione di sussidi, in ragione de 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

  3. c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilita';

  4. d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilita' poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.

2. Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvedera' con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2

1. Anche in deroga alle vigenti disposizioni l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo e' demandata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 3

1. I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

2. Per le opere indicate nell'art. 1, lettera d), la comunicazione puo' essere data all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che, in tal caso procedera' all'accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma.

3. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 4

1. Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonche' dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.

Art. 7

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilita' di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 8

1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - ROMITA - GAVA - MEDICI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO