Proroga delle provvidenze a favore del teatro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
2. Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.
Art. 2
1. Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni per i viaggi isolati degli artisti e per quelli dei complessi teatrali, nonche' per i trasporti dei materiali scenici.
Art. 3
1. L'abbuono, di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, e' concesso fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1955
EINAUDI
SARAGAT - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO