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Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 41, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1953-54.

Art. 2

1. Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO