Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. L'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, e' abrogato.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO