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Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO