Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati", istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza".
2. Tutte le disposizioni in vigore per il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" sono estese al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" con le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
1. Al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonche' i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.
Art. 3
1. Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a 2,50 per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.3
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326
Art. 5
1. L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, e' determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 6
1. Il terzo comma dell'art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e' abrogato.
Art. 7
1. Il precedente art. 3 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - TREMELLONI
GAVA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO