Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.
2. Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 . . ..
Art. 2
1. Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza".
2. Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere.
3. I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512. . ..
Art. 3
1. L'indennita' e il premio che a norma delle vigenti disposizioni devono essere erogati dalla Cassa e dal Fondo di cui agli articoli 1 e 2 sono corrisposti agli iscritti all'atto in cui cessano dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente.
2. L'importo dell'indennita' e del premio da corrispondere all'iscritto non puo' mai essere inferiore all'importo dei contributi versati dal medesimo.
3. Nel caso di morte dell'iscritto in attivita' di servizio l'indennita' ed il premio spetta, in ordine di preferenza:
1) alla vedova che non sia legalmente separate per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;
2) ai figli minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti: in parti uguali;
3) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti: in parti uguali;
4) ai genitori;
5) ai fratelli e alle sorelle: in parti uguali.
Art. 4
1. Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilita' separata e sono devolute in aumento all'indennita' e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5
1. Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 137.
3. I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri.
4. La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti e' fatta dal Ministro per le finanze.
Art. 6
1. Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente articolo 4.
2. A tale scopo sara' disposta la costituzione di un fondo di riserva e verra' determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile il ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.
Art. 7
1. Sono abrogati gli articoli 14-ter, 14-quinquies, 14-septies e 14-novies della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, gli articoli 28 e 32 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, l'articolo 4 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le disposizioni regolamentari emanate in applicazione delle anzidette disposizioni di legge, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA