Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;
c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;
d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;
e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione non inferiore a sei anni e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque.
2. Non e' richiesto il minimo di anzianita' di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).
Art. 2
1. Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, gia' abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianita' richiesti per ciascuna categoria, purche' il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.
2. Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato, i candidati ammessi alle prove orali conseguono la indennita' allorquando abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse.
Art. 3
1. Gli avvocati dello Stato si distinguono in:
1) avvocato generale;
2) vice avvocati generali;
3) sostituti avvocati generali;
4) vice avvocati;
5) sostituti avvocati.
2. La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda, classe e' soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituito avvocato, e risulta costituita da sessantanove unita'.
3. Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe.
4. Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianita' di ruolo.
Art. 4
1. Il numero dei vice avvocati generali dello Stato e' stabilito in sei.
2. Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e' sostituito dal seguente:
"La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e' composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato piu' anziani".
Art. 5
1. Il ruolo degli avvocati distrettuali dello Stato e' soppresso. I posti previsti dall'organico sono portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale, il cui ruolo resta fissato in complessive cinquantatre unita'.
2. Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno trasferiti in quello dei sostituti avvocati generali, prendendo il posto loro spettante in relazione all'anzianita' del ruolo di provenienza.
3. L'incarico di avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato e' conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Agli investiti di dette funzioni e' attribuita l'indennita' stabilita dalla tabella D allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per gli avvocati distrettuali dello Stato.
4. Ai sostituti avvocati generali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 6
1. Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole "di grado non inferiore al quarto".
2. Non possono essere collocati fuori ruolo gli avvocati dello Stato che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.
3. La posizione di fuori ruolo non puo' avere durata superiore a tre anni consecutivi e non e' consentito il ricollocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo servizio di istituto.
4. Gli avvocati dello Stato attualmente fuori ruolo, che abbiano gia' compiuto, o che compiranno, un triennio in tale posizione, potranno esservi mantenuti per non oltre sei mesi rispettivamente a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, o dal compimento del triennio.
Art. 7
1. Nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto, sono preferiti, a parita' di merito, i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Si applicano, in mancanza, le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
2. Coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneita' nell'esame di concorso anzidetto, non sono ammessi ai concorsi ulteriori.
3. Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice possono essere affidate anche ad un procuratore dello Stato.
Art. 8
1. I procuratori dello Stato si distinguono in:
1) procuratori capo;
2) procuratori;
3) sostituti procuratori;
4) procuratori aggiunti.
2. Al procuratore capo e' attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo.
3. Al procuratore e' attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e 4 dopo quattro anni di anzianita' nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe.
4. Al sostituto procuratore e' attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe.
5. Per le promozioni a procuratore capo ed a procura tore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe.
Art. 9
1. Gli attuali sostituti procuratori capo sono iscritti nella qualifica di procuratore capo secondo l'ordine di anzianita'.
2. Ad essi e' attribuito, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, computando come conseguita nella nuova qualifica l'anzianita' da essi raggiunta nella qualifica di sostituto procuratore capo.
3. Gli attuali procuratori di prima classe assumono la qualifica di procuratore.
4. Gli aggiunti procuratori di prima e di seconda classe, attualmente in servizio, assumono la qualifica di procuratore aggiunto ed e' ad essi attribuito lo stipendio relativo.
Art. 10
1. L'allegata tabella sostituisce per quanto riguarda i procuratori dello Stato, la tabella annessa al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
Art. 11
1. All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte con riduzione di uguale importo dei fondi iscritti al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e corrispondente dell'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio,
2. TABELLA
Procuratori dello Stato
Numero
Qualifica dei posti
Procuratori capo.......................................... 10
Procuratori............................................... 20
Sostituti procuratori..................................... 20
Procuratori aggiunti...................................... 10
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60
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO