Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.
Art. 2
1. Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera nazionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.
Art. 3
1. Alla, copertura della maggiore spesa annua di lire 175.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazioni alla tariffa di vendita ai pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, e per l'esercizio 1955-56 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO