Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.)
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge 13 ottobre 1950, n. 844, e' elevato da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
Art. 2
1. Il maggiore onere di cui sopra sara' fronteggiato mediante equivalente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO