Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purche' effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo.
3. I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3 della legge sopraindicata.
Art. 2
1. Il primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e' sostituito dai seguenti commi:
"E' fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito ed agli uffici postali di versare in un conto speciale presso la Sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie, soggetti al blocco per effetto di ordinanze alleate, convalidate con il decreto legislativo 1 febbraio 1946, n. 58, anche se siano stati comunque sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati e dell'Amministrazione finanziaria, ma che non siano ancora stati pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono salvi i diritti spettanti ai titolari dei depositi, valori e titoli, gia' sbloccati, ma non ancora pagati dagli istituti ed aziende di credito e dagli uffici postali, purche' i titolari medesimi rinnovino la denuncia, prevista negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1952, n. 911, entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare, agli intestatari dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali di risparmio, comunicazione del blocco dei loro depositi e della facolta' concessa di chiederne lo sblocco, a norma del precedente art. 1.
Restano ferme le disposizioni di cui, ai decreti legislativi luogotenenziali 1 febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonche' alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalita' degli Stati stessi".
Art. 3
1. Sono altresi' soggetti all'obbligo del versamento o della denuncia tutti gli enti ed uffici diversi da quelli indicati nell'art. 4 della legge ai luglio 1952, n. 911, che si trovino in possesso di fondi di qualsiasi natura, bloccati per effetto di ordinanze alleate.
2. Gli enti ed uffici predetti dovranno provvedere al versamento o alla denuncia nel termine fissato dall'art. 1 della presente legge.
Art. 4
1. Tutti gli enti ed uffici indicati nell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e nell'art. 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.
Art. 5
1. Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilita' verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. 911.
2. Sono, altresi', esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco.
3. Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale del tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni.
4. Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.
Art. 6
1. Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, hanno efficacia sospensiva della prescrizione.
Art. 7
1. I depositi effettuati nel conto speciale, istituito a norma dell'art. 13 della; legge 11 luglio 1952, n. 911, in dipendenza del versamento dei fondi da parte degli enti ed uffici a cio' obbligati, sono infruttiferi.
Art. 8
1. La Commissione, costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, esprimera', altresi', il parere su tutte le questioni concernenti l'applicazione della detta legge e della presente.
Art. 9
1. L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e' sostituito dal seguente:
"L'apertura delle cassette di sicurezza, nonche' la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depositi a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sara' fatta, previo parere della Commissione prevista nell'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze".
Art. 10
1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione, di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in rapporto ai lavori effettuati.
2. Alla spesa per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo ufficio di segreteria, nonche', a tutte le altre spese necessarie per l'attuazione della succitata legge e della presente, si provvedera' con stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
3. Alla spesa stessa, valutata in lire 10.000.000 per l'esercizio 1954-55, si fara' fronte con riduzione di eguale importo del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nell'esercizio medesimo, per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - ANDREOTTI BRASCHI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO