diritto.io

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico (devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
a) Cassa rurale di.........(indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata;
b) Cassa artigiana di....... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata;
c) Cassa rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata.
Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.
Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".
Le "Casse" gia' costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto e' disposto nel primo comma".

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 4 e' sostituito dai seguenti:
"Possono assumere la qualita' di soci delle "Casse" le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune oppure che vi operino con carattere di continuita' come imprese agricole, nonche' le Cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le Cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio.
Ognuno di detti Enti cooperativi potra' essere socio di una sola "Cassa".
I soci delle aziende che assumono la denominazione di "Cassa rurale" o di "Cassa artigiana" devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani".

Art. 3

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:
"I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di societa' a responsabilita' limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di societa' a responsabilita' illimitata.
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a L. 20.000.
Nessun socio puo' sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale importo
.
Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno meta' del capitale sottoscritto.
Ciascun socio ha un solo voto e non puo' avere piu' di una delega.
La delega ad esercitare il voto non puo' essere conferita ne' agli amministratori ne' ai dipendenti della societa'".

Art. 4

1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Il capitale delle "Casse" di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di societa' a garanzia illimitata; alle lire 500.000 nel caso di societa' a garanzia limitata".

Art. 5

1. Dopo il primo comma dell'art. 10 e' aggiunto il seguente secondo comma:
"Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco".

Art. 6

1. Il terzo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale".

Art. 7

1. L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Le "Casse", oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare all'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede della Societa', due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonche' due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.
Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, e' conservato dalla societa' e tenuto a disposizione dei soci.
Le "Casse" debbono inviare agli organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti".

Art. 8

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:
"Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" e' composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designera' il presidente.
I sindaci gia' nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".

Art. 9

1. All'art. 14 e' aggiunto il seguente comma:
"Esse possono anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori".

Art. 10

1. Il terzo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa".
Allo stesso art. 15 e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Nelle "Casse" costituite nella forma di societa' a responsabilita' limitata il fido non potra' eccedere, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia piu' le riserve".

Art. 11

1. L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Le Casse rurali e le Casse rurali ed artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, ai. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.
Le Casse predette possono essere prescelte per il Compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991".