Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione
Testo vigente
Capo I. Cassa per il Mezzogiorno
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' sostituito dal seguente:
"I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio del Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.
Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti".
Art. 2
1. Alla lettera c) dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti:
"c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;
2. "d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;
3. "e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;
4. "f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi".
Capo II. Opere straordinarie per l'Italia centro-settentrionale
Art. 3
1. L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e' sostituito dal seguente:
"I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.
"Per l'attuazione di tali programmi e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi.
"Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sara' stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1959-60, che sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1.
"Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate.
"Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1805, n. 2359".
Art. 4
1. L'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e' sostituito dal seguente: "Nell'esercizio finanziario 1950-51 si fara' fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. I con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e province di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi 59.313.000. "Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioe' per lire 7.940.687.000, sara' provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si fara' fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonche' dai seguenti provvedimenti:
2) decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;
3) decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focale;
4) decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;
5) decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;
6) decreto Ministeriale 1 agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi".
Capo III. Credito per macchine agricole, opere irrigue e Costruzioni rurali.
Art. 5
1. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e' delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parita' di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari.
2. I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e societa' che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.
3. Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti valgono le norme del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in -quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo.
Art. 6
1. A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, e' autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sara' destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.
2. Tale ripartizione potra' essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunita', con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 7
1. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-51.
2. Per gli anni successivi la ripartizione avra' sempre luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui e' attribuito lo stanziamento.
3. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti,
Art. 8
1. Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalita' previste dal precedente articolo.
Art. 9
1. Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilita' generale dello Stato.
Art. 10
1. Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.
2. Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.10
Art. 11
1. L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;
c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.
2. I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione di cui all'art. 7.
3. Le annualita' d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.
4. Oltre al pagamento delle annualita' e degli interessi nella suddetta; misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.10