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Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, hanno effetto dal 1 febbraio 1939.

2. Con effetto dalla, stessa data, gli ufficiali della Guardia di finanza, cui sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell'art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 9 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 321, acquistano titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.

Art. 3

1. La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni resta ferma qualora dovesse risultare piu' favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge.

2. I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO