Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli oli d'oliva e degli oli di semi raffinati ad uso alimentare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva".
Art. 2
1. Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di semi raffinati ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio di semi" e deve essere addizionato, prima di essere posto in commercio, con olio di sesamo, in modo che la reazione cromatica caratteristica propria di quest'olio risulti, all'esame, anche quando il prodotto sia stato diluito nel rapporto di uno a venti con altro prodotto privo di olio di sesamo.
Art. 3
1. I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, per essere destinati all'alimentazione, devono contenere non piu' dell'1 per cento di acidita' libera espressa in acido oleico e presentare gli altri caratteri di commestibilita' fissati per gli oli da cui provengono.
Art. 4
1. Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonche' su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.
Art. 5
1. E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio i prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 con umidita' superiore alla misura dell'1 per cento o con aggiunta di sostanze coloranti, naturali o artificiali o di altre sostanze estranee.
Art. 6
1. Per la vigilanza sull'attuazione della presente legge e per le sanzioni relative alle infrazioni alla medesima, si applicano le norme contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' le relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - CORTESE - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO