Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa di lire 2.000.000.000 prevista dall'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1951, elevata con legge 25 luglio 1952, n. 1057, a lire 5.000.000.000, viene ulteriormente elevata a lire 8.500.000.000.
Art. 2
1. Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge il Ministero dell'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti.
2. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito possono essere disposte sino al limite massimo di lire 400.000.000.
Art. 3
1. Alla copertura della maggiore spesa di lire 3 miliardi e 500 milioni prevista dall'art. 1 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibili i recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO