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Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

Testo vigente

Capo I. Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

2. La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.