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Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Testo vigente

Titolo I. Degli iscritti e degli scopi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Iscritti alla Cassa

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

Art. 2 Scopi della Cassa

1. La Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, nei limiti e con le modalita' di cui alla presente legge.

Titolo II. Degli organi della Cassa

Art. 3 Organi della Cassa

1. Sono organi della Cassa:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il Comitato dei delegati;

  3. 3) il Consiglio di amministrazione;

  4. 4) la Giunta esecutiva;

  5. 5) il Collegio dei sindaci.

2. Ai Collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. La Cassa e' autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dal comitato dei delegati.

Art. 4 Il presidente della Cassa

1. Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

2. Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.

3. Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e puo' essere rieletto.

4. Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.

5. Il presidente e' coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza e' sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Art. 5 Comitato dei delegati - Elezioni attribuzioni

1. Il Comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo api presso indicato.

2. Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1› gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio.

3. Puo' essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1 gennaio antecedente la data delle elezioni:

  1. 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;

  2. 2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

  3. 3) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.

4. La data delle elezioni, stabilita dal presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.

5. Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun Collegio; il seggio elettorale e' presieduto dal presidente del Collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazione.

6. Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'.

7. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9. L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio.

10. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

  1. a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

  2. b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

  3. c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;

  4. d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

  5. e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

  6. f) puo' demandare funzioni ai. Consiglio di amministrazione;

  7. g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

11. Le deliberazioni indicate nella lettera b) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

12. Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualita' di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.

13. I compensi stabiliti in conformita' al decimo comma, lettera e), nonche' le indennita' determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Art. 6 Il Comitato dei delegati - Convocazioni

1. Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonche' ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da almeno un quarto dei componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei sindaci.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonche' l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste alla lettera a) del penultimo comma del precedente articolo 5, le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.

Art. 7 Il Consiglio di amministrazione - Nomina e convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.

2. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione all'Albo, il piu' anziano di eta'.

3. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, nella sede della Cassa, con le modalita' stabilite nel secondo comma del precedente articolo 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.

4. Il presidente convoca, altresi', il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci.

5. Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno sei componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

8. Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

9. I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.

10. In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;

  2. b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;

  3. c) delibera sugli investimenti patrimoniali;

  4. d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;

  5. e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;

  6. f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.

Art. 9 La Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva e' composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

2. Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria la presenza di almeno tre componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.

4. La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

  2. b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;

  3. c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;

  4. d) liquida le prestazioni della Cassa;

  5. e) amministra il personale della Cassa.

Art. 10 Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutiva

1. Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 9, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione.

2. Non e' ammesso il ricorso in via contenziosa prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

3. Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

4. Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di giorni novanta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

5. Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di ricorrere in via giurisdizionale in conformita' del secondo comma del presente articolo.

Art. 11 Il Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci e' composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

  1. 1) un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

  2. 2) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di Sezione o equivalente;

  3. 3) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

  4. 4) due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei delegati, con esclusione dei delegati stessi e dei membri del Consiglio di amministrazione.

2. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

3. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi o consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'articolo 5; svolge le sue funzioni in conformita' con le disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili.

4. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.