Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, e' modificato come segue:
"Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO