Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.
Art. 2
1. Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.
2. In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.
3. L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.
Art. 3
1. All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
2. Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attivita' con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
3. Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione e' ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.
Art. 4
1. Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.
2. Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.
3. Non e' ammessa l'azione avanti l'autorita' giudiziaria prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.
Art. 5
1. I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella, misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto e' previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n. 391.
2. Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo e' sempre commisurato su tale limite.
3. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualita' fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti.
2. Il datore di lavoro e', inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale.
3. Le denuncie di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dai verificarsi delle variazioni.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Art. 8
1. Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.
2. Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.
Art. 9
1. Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.
Art. 10
1. All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 11
1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.