Computo ai fini di pensione del servizio da salariato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1 maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
2. Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO