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Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, e' modificato, sostituendo alle parole: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
"I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta".

2. Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta e' modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti:
"devono risultare dal biglietto ferroviario".

Art. 2

1. Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO