Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite di spesa di lire 180.000.000 entro cui, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 3, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto" e' elevato a lire 260.000.000.
Art. 2
1. La maggiore spesa di lire 80.000.000 derivante dalla attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo sara' ripartita in ragione di lire 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 e ad essa si provvedera' con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino, degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO