Adeguamento di indennita' varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Art. 3
1. L'indennita' di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e' elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole.1
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Art. 5
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
Art. 6
1. Gli adeguamenti di indennita' previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1 luglio 1954.
Art. 7
1. All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verra' fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi gia' iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55 All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56 si fara' fronte con i fondi inseriti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO