Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e' modificato come segue:
"Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960".
Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.
Art. 2
1. Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneita' del fondo a costituire la piccola proprieta' contadina tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, del rispetto della minima unita' colturale di cui all'art. 846 del Codice civile.
Art. 3
1. Le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprieta' contadina indicate nell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604.
2. Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprieta' contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.
Art. 4
1. I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprieta' contadina, da effettuarsi a termini dell'art. 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.
2. Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Art. 5
1. Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, puo' essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
Art. 6
1. Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.
2. Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto e' previsto all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
3. Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.
Art. 7
1. La "Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina" istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, limitatamente alla parte del mutuo che superi i due terzi del valore cauzionale del fondo.
2. La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale.
3. La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa e' fatta, congiuntamente da questa e dall'Istituto di eredita agrario che concede il mutuo.
4. Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia.
Art. 8
1. L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avra' inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
2. Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sara' accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo.
3. Al termine dei due anni il caldo debitore di tale conto sara', a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo.
Art. 9
1. In esecuzione della presente legge, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:
a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l'art. 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'art. 3 della presente legge ed all'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni;
b) lire un miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all'art. 5 della presente legge;
c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 4 della presente legge;
d) lire 10 miliardi, in' ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 10
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, e' autorizzata l'iscrizione di:
a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni;
b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di 2 miliardi nell'esercizio 1956-57 e un miliardo all'anno negli esercizi successivi, dal 1957-58 al 1959-60, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dell'art. 3 della presente legge.
2. La concessione dei fondi agli Istituti interessati e' fatta, mediante convenzione, dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina.
3. La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, e' facolta', in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro per il tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati.
Art. 11
1. Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' destinato alla formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.