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Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-55

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955.

2. Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55, sara' valida sino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO