Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennita' previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonche' fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1 marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennita' mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
Art. 2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, potranno, altresi', presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione della indennita' prevista dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, o della indennita' sostitutiva di quella predetta, stabilita dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, i marittimi militarizzati infortunati nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge predetta e dai decreti sopracitati, o gli aventi causa di tali marittimi, in caso di morte di questi ultimi.
Art. 3
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare presentera', per l'approvazione, il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge sopracitata, versando l'eventuale residuo attivo all'Erario in conto entrate.
Art. 4
1. E' concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000 a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
2. All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' esistenti sul capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1955-56 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che ha prorogato le disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - CASSIANI MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO