Ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, gia' prorogato al 31 dicembre 1952 dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, numero 945, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1956 per le nuove costruzioni navali e per le opere previste nel primo comma dell'art. 4, lettera b), seconda parte della presente legge.
2. La proroga stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli articoli seguenti non riguardano il beneficio fiscale previsto dall'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il naviglio peschereccio indicato alla lettera b) dell'art. 4 della presente legge, limitatamente a quello di nuova costruzione, e per la nave cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.
Art. 2
1. Le ammissioni ai benefici del capo II della legge 8 marzo 1949, n. 75, effettuate con provvedimenti del Ministro per la marina mercantile entro il 31 dicembre 1950, decadono, se le costruzioni relative non abbiano raggiunto al 31 dicembre 1952 lo stato di avanzamento, di almeno il 40 per cento.
Art. 3
1. L'ammissione ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e della legge 12 maggio 1950, n. 348, per la costruzione di una nave fattoria di 22.500 tonnellate di stazza lorda e per la costruzione di dodici navi cannoniere per la caccia alle balene, e' mantenuta limitatamente alla costruzione di una nave cisterna di non oltre 19.000 tonnellate di stazza lorda.
Art. 4
1. I fondi che risultino disponibili per effetto della applicazione del precedente art. 2, dedotto l'ammontare dei contributi per la costruzione della nave di cui all'art. 3, sono utilizzati:
a) per la somma di 1500 milioni, per la corresponsione dei contributi previsti dal capo III della legge 8 marzo 1949, n. 75, purche' le domande di ammissione ai benefici stessi siano state presentate entro il 23 marzo 1952 e le opere in esse previste siano ritenute rispondenti alle particolari esigenze dell'economia nazionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge citata.
La corresponsione dei contributi e' condizionata all'accoglimento delle domande di ammissione ai benefici del capo III;b) per la somma di un miliardo per favorire lo sviluppo e la rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la sostituzione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale mai impiegati, incluse tubolature, grigliati e paglioli o di complessi costitutivi di apparato motore con i relativi accessori, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 8 marzo 1949, n. 75. Il residuo stanziamento e le somme eventualmente non impiegate per l'applicazione delle norme di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono devolute:
1) alla liquidazione di contributi per navi ammesse ai sensi dell'art. 9 ai benefici previsti dall'art. 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75;
2) per l'ammissione ai benefici previsti dal secondo comma dell'art. 30 della legge citata;
3) per la concessione di un contributo supplementare, di importo pari al contributo di ammortamento, alle navi posacavi ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e 12 maggio 1950, n. 348, le cui caratteristiche tecniche, le maggiori attrezzature e le dotazioni di apparecchi scientifici siano tali da consentire alle navi stesse, oltre il normale impiego, particolari servizi idrografici e ricerche oceanografiche;
4) per favorire la costruzione, coi benefici e secondo le norme dei capi II e VII della legge precitata, di altre navi di qualsiasi tipo non comprese nelle categorie previste dalla lettera f).
L'ammissione ai benefici del presente articolo puo' essere concessa sia in base a domande gia' presentate nei termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge citata, sia in base a nuove domande presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Alle navi costruite in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni previste dal capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.
Art. 5
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per attuare la rinnovazione del naviglio peschereccio. Tale rinnovazione deve effettuarsi in rapporto alle esigenze tecniche-economiche della pesca, determinando il tonnellaggio minimo, la potenza del motore, la velocita', i requisiti tecnici e le attrezzature del naviglio da costruire e i termini della ricostruzione.
2. Il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente decorre, limitatamente alle domande per la costruzione di navi da pesca, dall'entrata in vigore del decreto Presidenziale, previsto dal comma precedente.
Art. 6
1. In caso di ammissione, ai sensi del n. 4) del secondo comma dell'art. 4, ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, per la costruzione di navi cisterne di stazza lorda superiore a 6000 tonnellate, il contributo dello Stato e' corrisposto nella misura di 39.757 lire a tonnellata di stazza lorda, secondo le modalita' di cui all'art. 61 della legge 25 luglio 1952, n. 959, salvo l'applicazione del disposto dall'art. 57 della legge stessa.
Art. 7
1. Il contributo indicato dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 348, e' corrisposto, anche per le domande presentate entro il 23 marzo 1952, al committente dei lavori di riparazione e modificazione di navi mercantili in quanto ammesso ai benefici del capo III della legge 8 marzo 1949, n. 75, con provvedimento del Ministro per la marina mercantile.
Art. 8
1. Il Ministro per la marina mercantile ha la facolta' di disporre in ogni tempo ispezioni, accertamenti e controlli in genere, allo scopo di stabilire se i benefici concessi in base all'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, siano stati devoluti realmente a favore dei sinistrati previsti dalla norma predetta. In caso contrario il Ministro ha facolta' di promuovere la revisione delle condizioni speciali dei finanziamenti.
Art. 9
1. I benefici previsti dall'art. 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75, spettano al committente delle costruzioni navali indicate nell'articolo stesso in quanto ammesse al godimento di essi dal Ministro per la marina mercantile.
2. L'importo complessivo della garanzia sussidiaria dello Stato prevista dal capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75, richiamato dall'art. 64 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' elevato a 68 miliardi di lire.
Art. 10
1. La spesa di lire 13.100 milioni prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 902, per gli esercizi finanziari 1953-1954, 1954-55 e 1955-56 viene cosi' ripartita:
1) lire 4400 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54;
2) lire 4400 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55;
3) lire 4300 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - PELLA - ZOLI - PACCIARDI - CAMPILLI - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI