Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, e' effettuata altresi' in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-1956.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO