Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' sostituito dal seguente:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri.
Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due".
Art. 2
1. Il primo comma dell'art. 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dai seguenti:
"I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.
2. "Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
3. "Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione".
Art. 3
1. Il primo comma, dell'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato".
Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:
"La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.
"Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.
"Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri.
"Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale".
All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: "ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio".
Art. 4
1. Il primo comma dell'art. 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".
Art. 5
1. Nell'art. 14, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "con l'indicazione della paternita' ed eta'" sono sostituite le seguenti: "con l'indicazione del luogo e della data di nascita".
Art. 6
1. All'art. 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' aggiunto il seguente comma:
"Le ipotesi di ineleggibilita' di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le nome di cui ai titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".
Art. 7
1. All'art. 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.
2. "Detto rinvio non puo' superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
3. "La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portatama conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco".
Art. 8
1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 20 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. "Il presidente e' designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26".
Art. 9
1. Nel primo comma dell'art. 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dopo le parole: "funzioni di scrutatore", sono inserite le seguenti: "purche' abbiano conseguito almeno la promozione aula quarta classe elementare".
Art. 10
1. Dopo l'art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' inserito il seguente articolo 22-bis:
"Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".
Art. 11
1. Nel secondo comma dell'art. 23 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: "piu' anziano".