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Proroga della facolta' di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 18 luglio 1949, n. 452, e alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al 30 giugno 1957, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO