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Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente

2. Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private.

3. Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private
.

Art. 2

1. Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonche' gli addetti ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni.

2. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, e' disposta dal Comitato, di cui all'art. 5, per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti.

3. Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entita' numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.

Art. 3

1. Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonche':

  1. a) i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusivita' e continuita' di prestazione a favore delle aziende;

  2. b) i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'art. 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi.

2. Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 5

1. Il Fondo e' amministrato da un Comitato, del quale fanno parte:

  1. a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

  2. b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  3. c) un funzionario del Ministero del tesoro;

  4. d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private;

  5. e) cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

  6. f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

3. In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto.

Art. 6

1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:

  1. a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

  2. b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;

  3. c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;

  4. d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

  5. e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo.1

  6. f) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo.

Art. 8

1. Il Fondo, di cui al precedente art. 1, e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

2. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

3. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964.2

Art. 9

1. I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

  1. a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:

    1. 1) per il periodo dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;

    2. 2) per il periodo dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento;

    3. 3) per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento;

    4. 4) per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;

    5. 5) per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;

    6. 6) per il periodo dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;

    7. 7) per gli anni successivi, 19 per cento;

  2. b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1949.

2. COMMA ABROGATO CON DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144.

3. Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammente.

Art. 10

1. Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente art. 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita', vecchiaia e superstiti.

Art. 11

1. Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 puo' essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.