Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato dalla Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "La retribuzione soggetta a contributo e' costituita: a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene; b) dall'indennita' di contingenza c) dagli aumenti per anzianita'; d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa e) dalla tredicesima mensilita'; f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio. La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".
Art. 2
1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera d) e' aggiunto il testo seguente: "e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo".
1.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 10791 Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione".
Art. 10
1. L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie".