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Modifiche alle norme sulla libera docenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1ยช del Consiglio superiore della pubblica istruzione, puo' conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

2. Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo sara' fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conclusi i propri lavori.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO