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Aumento della spesa autorizzata per la concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La spesa autorizzata con l'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, e destinata, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 5 aprile 1950, n. 225, a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea, e' aumentata di lire 640.000.000 in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione delle varianti di cui al voto 15 novembre 1954, n. 2009, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 6 della citata legge 5 aprile 1950, n. 225.

Art. 3

1. La maggiore spesa di lire 640.000.000 di cui al precedente art. 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed e' ripartita in ragione di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 240.000.000 per quello 1956-57.

2. L'onere di cui sopra sara' fronteggiato per l'esercizio 1955-56 a carico dello stanziamento del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio e, per la gestione 1956-1957, a carico del Fondo globale di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO