Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, e' stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie".
Art. 2
1. L'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"La somma suindicata sara' distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti".
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le occorrenti variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO