Istituzione di una ricompensa al merito civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare, le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
Art. 2
1. La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza.
2. Il grado della ricompensa e' determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione e' stata compiuta ed agli effetti conseguiti.
Art. 3
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato e' sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Art. 4
1. Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.
2. L'attestato di pubblica benemerenza e' concesso dal Ministro per l'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.
3. Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorita' da cui gli interessati dipendono.
Art. 5
1. In casi straordinari la ricompensa puo' essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.
Art. 6
1. La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.
2. Dell'avvenuto conferimento della ricompensa e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7
1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO