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Norme per la concessione di ricompense al valore civile

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtu' civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.

Art. 2

1. Le ricompense al valor civile sono:

  1. 1) le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;

  2. 2) l'attestato di pubblica benemerenza.

2. Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.

Art. 3

1. Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:

  1. 1) per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;

  2. 2) per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;

  3. 3) per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;

  4. 4) per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;

  5. 5) per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanita'; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

Art. 4

1. Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.

2. Non e' per altro consentito il conferimento di piu' ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.

3. La commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.

Art. 5

1. Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria.

Art. 6

1. Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'art. 3.

Art. 7

1. Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

2. Tale Commissione e' composta:

  1. a) da un prefetto della Repubblica, in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;

  2. b) da un senatore e da un deputato dai designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

  3. c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo della pubblica informazione;

  4. d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;

  5. e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.

3. Esercita le funzioni di segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

4. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 8

1. Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica opinione conclamino la opportunita' della ricompensa.

Art. 10

1. Le medaglie, al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'interno.

2. L'attestato di pubblica benemerenza e' concesso dal Ministro per l'interno.

Art. 11

1. Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

2. Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo della interdizione, conseguire le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene.