Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese Ordinarie e straordinarie del Ministro della Marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1956-57 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:
1) lire 8.000.000.000 per contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
2) lire 40.000.000 per il pagamento delle spese per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1951, n. 522.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1956-57, la somma di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1951, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto a i periodici accreditamenti Sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLA
Visto, il Guardasigilli: MORO