Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita', convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la presente legge:
Art. 1
1. Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dei decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO